Skip to main content

icona busta lettere Iscrizione newsletter

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Iscriviti alla newsletter di ANPAS Emilia-Romagna per non perderti tutte le novità e gli approfondimenti dell’Associazione.


Leggi qui il trattamento dei dati personali.


Bilancio sociale: le nuove linee guida

info 400 60526f53

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, recante le indicazioni per l’adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore, quale “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte”.

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale

Sono tenuti a redigere un bilancio sociale:

  • tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica.
  • gli altri enti di Terzo settore, qualora abbiano ricavi o entrate superiori ad un milione di euro annuo;
  • i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Essendo il bilancio sociale uno strumento per dare pubblicità all’operato dell’Ente, chi non è tenuto per legge può provvedere a realizzarlo e pubblicarlo, in questo caso però senza essere tenuto ad osservare tutte le prescrizioni inserite nelle linee guida (salvo il fatto di non poterlo indicare come “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 117/2017 laddove esso segua modalità di redazione diverse).

I principi di redazione del bilancio sociale

I principi di redazione del Bilancio sociale richiamati dalle Linee guida sono:

  • completezza: bisogna identificare tutti i principali stakeholder ed inserire le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
  • rilevanza: vanno inserite senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
  • trasparenza: bisogna chiarire i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
  • neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, riportando quindi aspetti positivi e negativi;
  • competenza di periodo: vanno rendicontati attività e risultati dell’anno di riferimento;
  • comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (cambiamenti dell’ente nel tempo) e spaziale (confrontando i dati con altre organizzazioni simili dello stesso settore)
  • chiarezza: va utilizzato un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
  • veridicità e verificabilità: vanno citate le fonti utilizzate;
  • attendibilità: vanno evitate sovrastime o sottostime e non vanno presentati dati incerti come se fossero certi;
  • autonomia: in caso di collaborazione con soggetti terzi alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.

La struttura e il contenuto del bilancio sociale

I contenuti minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere sono i seguenti:

  • metodologia adottata: criteri di redazione del Bilancio ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;
  • informazioni generali sull’Ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
  • governance: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder;
  • persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari, contratti di lavoro adottati, attività svolte, struttura dei compensi e modalità di rimborso ai volontari. In particolare, sono previste forme di pubblicità specifica per i compensi a amministratori e dirigenti.
  • attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti, indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati e i fattori che ne hanno facilitato o reso difficile il conseguimento. Vanno indicati fattori che rischiano di compromettere le finalità dell’Ente e le azioni messe in atto per contrastare tale evenienza. Gli enti filantropici devono indicare l’elenco dei beneficiari delle loro erogazioni con relativi importi;
  • situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse separate per fonte pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi, eventuali criticità gestionali e azioni intraprese per mitigarle;
  • altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto diritti umani, prevenzione della corruzione.

L’approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale

Il   bilancio   sociale   deve   essere   approvato   dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee guida.

Il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente e depositato entro il 30 giugno dell’anno successivo presso il Registro Unico del Terzo settore (quando sarà istituito).

Articoli correlati